Imprese

L’attività di ricerca svolta dall’Unità di Milano, sotto la guida della Prof.ssa Stefania Bariatti, è volta a delineare un quadro della disciplina internazionalprivatistica comunitaria di riferimento nei casi di violazione delle indicazioni di qualità dei prodotti agro-alimentari, quali segnatamente le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), di cui al Regolamento (CE) N. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. Il punto di vista prescelto è quello dei soggetti legittimati all’utilizzo di una DOP o di una IGP a fronte della commercializzazione di merci contraffatte o comunque usurpative del corrispondente diritto di esclusiva, tralasciando il diverso profilo della tutela degli interessi dei consumatori, parimenti pregiudicati da tali condotte, che è oggetto di approfondimento da parte di un’altra unità.

   Dopo aver ricostruito nelle sue linee essenziali la disciplina di cui al Regolamento (CE) N. 510/2006, la ricerca ha affrontato in via preliminare il problema della qualificazione delle DOP e delle IGP, la cui riconducibilità alla categoria dei diritti di proprietà intellettuale è spesso revocata in dubbio in considerazione di alcune indubbie peculiarità che connotano tali diritti – tra cui in particolare il fatto che essi non spettano in esclusiva ad un soggetto, ma a tutti i produttori che si conformino al disciplinare di produzione. Al riguardo, alla luce della normativa UE esistente nonché del consolidato orientamento della Corte di Giustizia, sembra lecito affermare che, nonostante i tratti di atipicità connessi agli interessi di carattere pubblicistico che ispirano la relativa disciplina, DOP e IGP possano essere classificate come diritti di proprietà intellettuale ed in particolare tra i diritti comunitari a carattere unitario di cui all’Articolo 8 del Regolamento Roma II, accanto al marchio comunitario (Regolamento (CE) N. 207/2009), ai disegni e modelli comunitari (Regolamento (CE) N. 6/2002) nonché alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali (Regolamento (CE) N. 2100/94). Lo stesso contenuto della tutela, così come delineato dall’Articolo 13 del regolamento di base, appare omologabile a quello riconosciuto ai marchi che godono di rinomanza, prescindendo da qualsiasi rischio di inganno per il consumatore.

   Tuttavia, a differenza degli altri strumenti comunitari che istituiscono diritti di privativa unitari con effetto per l’intero territorio della UE, il sopra menzionato regolamento non contiene disposizioni specifiche né in materia di competenza giurisdizionale, né in materia di legge applicabile. Si prospetta pertanto l’applicazione delle norme generali esistenti in materia, di cui rispettivamente al Regolamento (CE) N. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») ed al Regolamento (CE) N. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»). L’analisi delle pertinenti norme è stata condotta in modo critico, cercando di mettere in luce alcune inefficienze della disciplina attuale e facendo riferimento anche ad alcuni casi recenti che hanno visto il Consorzio del Parmigiano Reggiano agire in Germania e in Spagna per far valere la violazione del diritto di esclusiva dei produttori italiani.

   Per quanto riguarda in particolare il diritto applicabile, viene in considerazione l’Articolo 8 (2) del Regolamento Roma II che in relazione alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale comunitari a carattere unitario, quali devono ritenersi le DOP e le IGP, prevede per tutti gli aspetti non regolati dai relativi strumenti l’applicazione non della lex protectionis – criterio tradizionale nella materia considerata, che tuttavia in questo caso non produce ad alcun risultato utile, dato che il territorio di protezione corrisponde a quello dell’intera UE – ma della legge nel quale è stata commessa la violazione. L’individuazione delle sanzioni applicabili, tra le quali un ruolo cruciale deve riconoscersi alle misure cautelari onde garantire una tutela effettiva dei diritti in questione, deve avvenire per l’appunto sulla base di tale legge, senza dimenticare peraltro l’armonizzazione minima disposta dalla Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

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